La confusione è frequente: spesso chi è in procinto di denunciare, teme che una “denuncia” sia più pesante di una “querela”, o viceversa. In realtà, la gravità non dipende dal nome dell’atto che si deposita in Procura, ma dal reato che si segnala. La vera differenza non è nel “peso” morale, ma nelle regole del gioco: chi può attivare la giustizia, entro quanto tempo deve farlo e se può ripensarci.
Il criterio della procedibilità
Il nostro sistema penale divide i reati in due grandi famiglie. Questa distinzione determina quale strumento usare.
- Reati procedibili d’ufficio (Denuncia): Sono illeciti che lo Stato considera talmente gravi da doverli perseguire indipendentemente dalla volontà della vittima. Basta che la notizia arrivi alle autorità (Polizia o Carabinieri).
- Reati procedibili a querela di parte (Querela): Sono illeciti dove lo Stato interviene solo se la vittima lo chiede esplicitamente. Senza questa richiesta formale, anche se il colpevole è noto, la giustizia non si muove.
Tecnicamente, quindi, la denuncia riguarda solitamente reati di maggiore allarme sociale (es. rapina, maltrattamenti in famiglia, omicidio), mentre la querela copre reati considerati più “privati” o di minore impatto collettivo (es. diffamazione, truffa semplice, lesioni lievi).
La Querela: scadenze rigide e potere alla vittima
La querela è una condizione necessaria per punire il colpevole. L’art. 120 del codice penale stabilisce che solo la persona offesa può presentarla. Qui il fattore tempo è critico: si hanno 3 mesi dal giorno in cui si ha notizia del fatto costituente reato.
Se si lascia passare questo termine, il diritto decade e non si potrà più agire penalmente, indipendentemente dalle prove che si hanno. Un vantaggio tattico della querela è la remissione: in molti casi (non tutti), la vittima può decidere di ritirare la querela (magari a fronte di un risarcimento danni), chiudendo il processo. È uno strumento negoziale potente.
Attenzione ai termini speciali: Per alcuni reati specifici, come lo stalking o la violenza sessuale, la legge prevede termini più lunghi per la querela (6 o 12 mesi) per dare alla vittima il tempo di elaborare il trauma.
La Denuncia: quando la macchina non si ferma
La denuncia è la segnalazione di un reato perseguibile d’ufficio (art. 333 c.p.p.). Può farla chiunque, non solo la vittima. La caratteristica fondamentale è l’irrevocabilità. Una volta che la notizia di reato è acquisita, il procedimento penale parte e segue il suo corso. Anche se la vittima perdona il colpevole o viene risarcita, lo Stato porterà avanti il processo fino alla sentenza.
Qui risiede il vero rischio per chi agisce d’impulso: denunciare un fatto procedibile d’ufficio (come un maltrattamento o una lesione grave) significa perdere il controllo sull’azione penale. Non si può “ritirare” una denuncia come si fa con una querela.
Sintesi delle differenze operative
Ecco cosa cambia concretamente per chi deve agire:
- Chi firma: La querela solo la vittima; la denuncia chiunque.
- Scadenza: La querela scade dopo 3 mesi; la denuncia non ha scadenze (salvo la prescrizione del reato).
- Ripensamenti: La querela si può spesso ritirare (remissione); la denuncia quasi mai.
- Obbligo: I privati cittadini raramente hanno l’obbligo di denuncia (salvo casi estremi, es. reati contro lo Stato), mentre hanno solo la facoltà di querela.
Quale delle due “macchia” di più?
Tornando alla domanda iniziale: nessuna delle due è più grave a priori. Le conseguenze per l’indagato (fedina penale, carcere, multe) dipendono esclusivamente dalla pena prevista per il reato commesso, non dal foglio che ha avviato l’indagine. Una querela per stalking può portare a condanne molto più severe di una denuncia per un reato d’ufficio minore.
Tuttavia, subire una denuncia è processualmente più insidioso perché l’indagato non può sperare in un accordo transattivo con la vittima per estinguere il reato (salvo rari casi di giustizia riparativa).
Prima di recarsi dai Carabinieri, è fondamentale analizzare con un legale se il fatto è procedibile d’ufficio o a querela. Sbagliare questa valutazione può far decadere i propri diritti (se scadono i 3 mesi) o innescare un processo inarrestabile contro un familiare.