Se hai denunciato qualcuno per minacce e ora vuoi “ritirare tutto”, la risposta non è un sì o un no secco. Dipende da due fattori molto concreti:
- che atto hai presentato davvero (spesso si parla di “denuncia”, ma giuridicamente è una querela),
- come sono state commesse le minacce, perché in alcuni casi il procedimento non dipende dalla tua volontà e va avanti comunque.
Di seguito trovi una guida pratica, centrata sul reato di minaccia, per capire quando puoi fermarti e quando invece non puoi.
Non sempre si “ritira” una denuncia
Nella pratica le persone usano “denuncia” per dire “ho segnalato un reato”. Nel diritto penale, però, per molti reati (tra cui spesso le minacce) ciò che “muove” davvero il procedimento è la querela, cioè la richiesta che l’autore venga perseguito.
Tradotto in modo operativo:
- se il reato è procedibile a querela, puoi valutare una remissione di querela (quello che tutti chiamano “ritiro”);
- se il reato è procedibile d’ufficio, il procedimento non si ferma solo perché tu cambi idea.
Minacce: quando si procede a querela e quando d’ufficio
Il reato di minaccia è disciplinato dall’art. 612 c.p.
La regola generale è la procedibilità a querela. L’eccezione è la procedibilità d’ufficio in casi specifici indicati dalla legge.
Quando (di solito) puoi “ritirare”
In molte ipotesi di minaccia (anche “grave”), il procedimento parte e prosegue solo se c’è querela della persona offesa. In questi casi, se hai già querelato, puoi valutare la remissione.
L’art. 612 c.p. prevede infatti la querela come regola, indicando poi i casi in cui si procede d’ufficio.
Quando non puoi “ritirare”
Si procede d’ufficio (quindi senza dipendere dalla tua scelta) quando ricorrono le condizioni indicate dall’art. 612 c.p., in particolare quando la minaccia è fatta nei modi dell’art. 339 c.p. oppure in altre ipotesi aggravate previste dallo stesso art. 612.
L’art. 339 c.p., per capirci, richiama modalità come minaccia con armi, da persona travisata, da più persone riunite, con scritto anonimo, “in modo simbolico”, o sfruttando la forza intimidatrice di associazioni segrete (esistenti o supposte).
Se sei in un caso “d’ufficio”, puoi certamente comunicare che non vuoi proseguire, ma non è una leva processuale che obbliga Procura o giudice a chiudere.
Se è a querela, si può ritirare. Ma si chiama remissione
Quando il reato è procedibile a querela, la strada corretta è la remissione di querela.
1) Entro quando si può fare
La remissione può intervenire solo prima della condanna, salvo eccezioni previste dalla legge.
Se la vicenda è già molto avanti (decreto penale, udienze, ecc.), non dare per scontato che sia ancora possibile. Va verificato lo stato del procedimento.
2) Non può essere “condizionata”
La remissione non può essere sottoposta a termini o condizioni.
Nella pratica questo significa che formule del tipo “ritiro se mi chiede scusa”, “ritiro se mi paga”, “ritiro se…” non sono la via corretta dentro l’atto di remissione. Se c’è un accordo tra le parti, l’atto di remissione deve restare un atto “pulito” e formalmente valido.
3) Serve l’accettazione? Attenzione alla “ricusa”
La legge non parla tanto di “accettazione” in positivo, quanto di rifiuto (ricusa). La remissione non produce effetto se l’indagato/imputato l’ha espressamente o tacitamente ricusata.
In altre parole: tu puoi rimettere la querela, ma se la controparte rifiuta nei modi previsti, il procedimento può non chiudersi per remissione.
Come si presenta la remissione (passaggi pratici)
Sul piano formale, il riferimento principale è l’art. 340 c.p.p.: la remissione (e la relativa dichiarazione dell’altra parte) è fatta personalmente o tramite procuratore speciale, con dichiarazione ricevuta dall’autorità procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria che la trasmette subito all’autorità.
Operativamente, i passaggi sono questi:
- Verifica la procedibilità del caso
- Se è d’ufficio, la remissione non è lo strumento giusto.
- Se è a querela, ha senso parlarne.
- Prepara una dichiarazione di remissione chiara e coerente
- Deve riferirsi alla querela già presentata (data, ufficio, numero di protocollo se lo hai).
- Deve essere incondizionata (se vuoi che produca effetto).
- Depositala presso l’autorità competente
- Autorità procedente (Procura/ufficio giudiziario) oppure tramite Ufficiale di P.G. nei modi previsti.
- Se ti fai assistere, serve spesso procura speciale, come indica la norma.
- Gestisci la fase della “ricusa”
- Se la controparte rifiuta (espressamente o tacitamente nei casi previsti), la remissione può non avere efficacia.
Cosa succede dopo il “ritiro”
Se la remissione è valida ed efficace, nei delitti punibili a querela la remissione estingue il reato.
Ci sono però due aspetti che spesso vengono fraintesi:
- Il fatto storico che hai raccontato non viene cancellato. L’atto resta agli atti dell’autorità che lo ha ricevuto.
- Se durante gli accertamenti emergono profili procedibili d’ufficio, o reati diversi, il procedimento può proseguire su quelli.
Se non hai ancora querelato: occhio ai tempi
Se non hai ancora presentato querela (o non è chiaro se l’atto presentato sia stato qualificato come querela), ricorda che, salvo eccezioni, il diritto di querela si esercita entro tre mesi dalla notizia del fatto.
Questo dato serve anche in senso opposto: se decidi di non procedere oggi, potresti non poterlo fare domani se lasci passare il termine.
Quando è prudente non ritirare (o almeno fermarsi prima)
Non c’è una regola unica, ma ci sono situazioni in cui “ritirare” espone a rischi concreti, anche sul piano della sicurezza personale. Valuta con attenzione se:
- le minacce sono attuali e si ripetono;
- sono state fatte con modalità riconducibili all’art. 339 c.p. (armi, travisamento, gruppo, ecc.), perché può scattare la procedibilità d’ufficio e, soprattutto, un livello di pericolosità diverso;
- stai subendo pressioni per ritirare. Questo elemento va gestito con cautela, perché spesso non è un “chiarimento”, ma un tentativo di controllo o intimidazione.
Se ti senti in pericolo immediato, la priorità non è l’atto processuale ma la tutela concreta. In emergenza, chiama subito le forze dell’ordine.